CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI IPPC
- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'All.VIII del d.lgs. 152/06 (ex. All.I del d.lgs. 59/05) indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50 % della grandezza di soglia autorizzata qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
- per i complessi produttivi con attività per le quali il medesimo allegato di cui sopra non indica i valori di soglia, sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. E' modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per le quali non viene indicato il valore di soglia) soggetta a verifica di VIA.
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